CATASTO COMUNALE INCENDI BOSCHIVI

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di rilevante interesse pubblico, perseguendone la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali, provvede, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e dell’art. 70 della LR n. 39 del 21/03/2000 “Legge Forestale“, alla formazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ed approva il piano pluriennale regionale AIB detto Piano AIB.

Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli enti locali competenti sono tenuti a svolgere la medesima attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, in particolare l’art. 75 bis, c.1 della LR n. 39/2000 dispone ai Comuni di censire in un apposito catasto, i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
L’istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio sanciti dall’art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall’art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.

In particolare:

1) Vincoli ventennali

  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco e sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi,nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatte salve le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio (art.76, c. 5 lett. b LR 39/2000).

2) Vincoli quindicennali

  • Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi suddetti, dev’essere espressamente richiamato il vincolo sopra descritto, pena la nullità dell’atto (art. 10, c. 1 Legge 353/2000).
  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco e sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra coltura, fatte salve le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio (art. 76, c.5 lett. a LR39/2000).

3) Vincoli decennali

  • Nelle zone boscate e nei pascoli in cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, per un periodo di dieci anni, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data (art. 10, c. 1 Legge 353/2000).
  • Nelle zone boscate percorse dal fuoco, per un periodo di dieci anni, sono vietati il pascolo e la caccia (art. 10, c. 1 Legge 353/2000).
  • Nei boschi percorsi da incendi è vietato, per un periodo di dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo (art. 76, c.4 LR 39/2000).

4) Vincoli quinquennali

  • Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici (art. 76, c. 7 LR 39/2000 ed art. 10, c. 1 Legge 353/2000).
  • Nei boschi percorsi da incendi è vietato l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definito nel piano AIB (art. 76, c. 4 lettera b) LR 39/2000).

AGGIORNAMENTO ANNO 2022

Determinazione n.1238 del 28.09.2023

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