I termini procedimentali relativi alle pratiche di competenza S.U.E. sono normati dalla L.R.T. 65/2014 e dalla L. 241/1990.
I lavori oggetto del SCIA devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.
Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia, può vietare la prosecuzione dei lavori, ordinando il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso, ovvero ordinare agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.