Whistleblowing

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, con D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata approvata la nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, le cui disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

In sintesi, le violazioni oggetto di segnalazione ricomprendono:

  • comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e, secondo l’art. 2, consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

  • illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dallo stesso decreto n. 231;

  • illeciti, che rientrano nell’ambito di applicazione di provvedimenti UE o nazionali, relativi a:

appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE, di cui all’art. 235 del Trattato sul funzionamento dell’UE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno in materia di imposta sulle società; atti o comportamenti che vanificano “l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione” nei settori sopra indicati.

Nelle pubbliche amministrazioni, le tutele riservate al whistleblower si applicano alle persone fisiche che effettuano segnalazioni, interne o esterne, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile, divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti, delle quali siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto di lavoro.

La norma definisce:

  • segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’art. 4 del d.lgs. 24/2023

  • segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, prodotta attraverso il canale di segnalazione esterna

  • divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media).

Le persone fisiche tutelate sono, in primo luogo:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione

  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio

  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione

  • i lavoratori e i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;

  • i liberi professionisti e i consulenti;

  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti pubblici.

La segnalazione può essere inviata tramite la piattaforma informatica WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hemes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, adottata dal Comune di Forte dei Marmi, accedendo dal sito istituzionale nella sezione “servizi on line” piattaforma whistleblowing”.         

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che gestirà la segnalazione garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre, che dovrà conservare per accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare con lo stesso, rispondendo a richieste di chiarimenti e/o approfondimenti.
La segnalazione può essere inviata da
qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

Piattaforma informatica Whistleblowing

Informativa Privacy Whistleblowing

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