Albo dei giudici popolari

  • Servizio attivo

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello

A chi è rivolto

Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

Come fare

Se un cittadino cambia la residenza dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato dagli Albi dei Giudici Popolari del Comune di provenienza. Pertanto, se vuole essere nuovamente iscritto, deve presentare la domanda presso l’Ufficio elettorale del Comune di nuova residenza.
La domanda deve essere presentanta all’Ufficio elettorale del Comune di Forte ei Marmi.

Cosa serve

Occorre:

  • residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti politici
  • buona condotta morale
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • aver assolto alla scuola dell’obbligo (per l’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise)
  • diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo (per l’albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise d’Appello)

Cosa si ottiene

Iscrizione all’albo dei Giudici Popolari

Tempi e scadenze

Il cittadino che ha trasferito la propria residenza a Forte dei Marmi, e non è iscritto negli Albi dei Giudici popolari, può richiedere l’iscrizione con apposita istanza da presentare dal 1° Aprile al 31 Luglio degli anni dispari.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Elettorale

Piazza Dante,1, 55042

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Elettorale

Piazza Dante,1, 55042
Argomenti:

Procedure collegate all'esito

Termine: aggiornamento biennale il manifesto va affisso entro il mese di aprile dell'anno dell'aggiornamento le persone presentano domanda entro il mese di luglio

Vincoli

Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:

  • i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
  • gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
  • i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

Ulteriori informazioni

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.

Normativa di riferimento
Legge 10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 12/04/2024, 18:18

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