A chi è rivolto
L'imposta si applica ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), al concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e al locatario in caso di leasing, su fabbricati, su aree fabbricabili, su terreni agricoli, su abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Descrizione
L’Imposta Municipale Propria è dovuta dai proprietari o titolari di altro diritto reale su fabbricati, aree fabbricabili e terreni siti nel territorio comunale. E’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Il versamento avviene in autoliquidazione quindi il contribuente deve provvedere autonomamente al calcolo dell’importo da versare. A tal fine può avvalersi del supporto di uffici CAF o commercialisti. E’ esente dall’imposta l’abitazione principale in cui il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unita pertinenziale per ogni categoria catastale. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili e per le unita immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’imposta è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato.
Come fare
L' imposta si versa con modello F24 che è esente da commissioni. Prestare attenzione al codice identificativo del Comune che per il Comune di Forte dei Marmi è D730
Cosa serve
Per il pagamento dell'imposta occorrono:
- Dati catastali immobili per il calcolo dell’importo.
- Compilazione modello F24 per il pagamento
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria
Tempi e scadenze
LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL'IMU: L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU : La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
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Unità organizzativa responsabile
Costi
Il pagamento va effettuato con F24 con i seguenti codici tributo:
- 3918: altri fabbricati;
- 3916: aree fabbricabili;
- 3930: fabbricati D (Quota Comune) 3925 fabbricati D (Quota Stato);
- 3914: terreni;
- 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3939: beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - Esenti dal 2022
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU:
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori indicati nella tabella sotto riportata.
TIPOLOGIA IMMOBILE
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MOLTIPLICATORE
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Categorie catastali: A (esclusi A/10); C/2; C/6; C/7
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160
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Categoria catastale: A/10
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80
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Categoria catastale: B; C/3; C/4; C/5
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140
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Categoria catastale: C/1
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55
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Categoria catastale: D (esclusi D/5)
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65
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Categoria catastale: D/5
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80
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Fabbricati storici / inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 9 del Regolamento IMU)
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Base imponibile ridotta del 50%
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Aree fabbricabili (e fabbricati in corso di costruzione)
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Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva; (valore mercato della sola area fabbricabile)
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Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
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Reddito dominicale rivalutato del 25% x 110 - ESENTE
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Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente)
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Reddito dominicale rivalutato del 25% x 135
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-La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori); e vi risiedono anagraficamente, in possesso dei seguenti requisiti:
- il proprietario (comodante) deve risiedere nel Comune di Forte dei Marmi;
- il proprietario (comodante) possieda una sola abitazione in Italia
- Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Forte dei Marmi un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Il contratto di comodato d’uso deve essere registrato e l’agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto. Il proprietario deve presentare dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno successivo per attestare il possesso dei suddetti requisiti.
- A partire dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati sono esenti dall’Imu;
-Esenzione IMU per i Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendemente dalla loro ubicazione.
Procedure collegate all'esito
Non sono previste particolari procedure collegate all'esito.