Cambio di indirizzo di residenza all’interno del Comune

  • Servizio attivo

Il cittadino residente a Forte dei Marmi che intende trasferire la propria residenza da un indirizzo ad un altro all'interno del Comune stesso, deve comunicarlo all'Ufficio competente, al fine di registrare la variazione.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti nel Comune

Come fare

Non è necessario fissare un appuntamento.
Il servizio viene reso direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico pubblicati sul sito istituzionale oppure utilizzare la piattaforma nazionale ANPR accedendo con CIE CSND SPID

Cosa serve

Compilare il modulo ministeriale pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Servizi demografici ed allegare la documentazione indicata negli allegati A) o B) sul sito.
Oppure nel caso di fruizione del servizio tramite la piattaforma nazionale ANPR il possesso di un sistema di identità digitale CIE , CSND, SPID

Cosa si ottiene

Trasferimento da un indirizzo ad un’ altro indirizzo di residenza all’ interno del Comune

Tempi e scadenze

la variazione viene effettuata entro giorni 45

Accedi al servizio

Puoi comunicare il cambio di residenza online sul portale ANPR tramite identità digitale

Comunica cambio residenza su ANPR

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Procedure collegate all'esito

La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90 (e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento) è rilasciata all’interessato contestualmente alla presentazione dell’istanza allo sportello, ovvero successivamente con altro mezzo.
Entro i 2 giorni lavorativi successivi all’istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro i successivi 2 giorni lavorativi; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il comune di provenienza comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
nelle more del procedimento, il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione;
il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) o di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune, sospende il procedimento e invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 .
L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. L’ufficiale d’anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale. Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 11/04/2024, 10:50

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