Informazioni generali su Cambi di residenza / Cambi di Indirizzo all’interno del comune
Le dichiarazioni di:
devono essere redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta ( vedi modulo di dichiarazione di residenza in alla fondo pagina ) corredata della documentazione indicata dal Ministero dell’ Interno ( vedi allegati A e B ). Tali dichiarazioni potranno essere presentate:
NOTA: La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000, pertanto in caso annullamento della iscrizione anagrafica si applicano gli art. 75, 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come se non fosse mai intervenuta alcuna modifica), la valutazione dell’eventuale rilievo penale delle dichiarazione mendace, la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Procedimento
La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90 (e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento) è rilasciata all’interessato contestualmente alla presentazione dell’istanza allo sportello, ovvero successivamente con altro mezzo.
Entro i 2 giorni lavorativi successivi all’istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro i successivi 2 giorni lavorativi; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il comune di provenienza comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
nelle more del procedimento, il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione;
il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) o di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune, sospende il procedimento e invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 .
L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. L’ufficiale d’anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale. Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
Nota: Le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili ( vedi campi asterisco modulo ministeriale).
Documentazione da presentare
Per cittadini italiani:
nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell’abitazione, dichiarazione di conferma
di un membro maggiorenne del nucleo in questione (*)
per le scissioni di nucleo familiare comprendenti minori, il consenso al trasferimento dell’altro genitore (*)
(*) entrambe le dichiarazioni consentono di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati
Per cittadini stranieri:
Extracomunitari vedi allegato A)
Comunitari vedi allegato B)