Cambio dell’indirizzo di residenza all’estero – cittadini AIRE

  • Servizio attivo

Ogni variazione anagrafica all'estero deve essere dichiarata al Consolato competente per territorio che in seguito invierà al Comune una comunicazione ufficiale che provvederà ad effettuare la variazione di indirizzo all'estero.

A chi è rivolto

A tutti cittadini già residenti all’estero iscritti all’AIRE nel Comune di Forte dei Marmi

Descrizione

Il servizio consente di effettuare la variazione del proprio indirizzio di residenza all'estero ai cittadini italiani già iscritti all'AIRE nel Comune di Forte di Marmi

Come fare

Non è necessario fissare un appuntamento.
Il servizio viene reso in seguito alla comunicazione del Consolato estero competente per territorio.
Per l’ attivazione del servizio il cittadino già all’estero deve utilizzare la piattaforma FAST

Cosa serve

Il possesso di un sistema di identità digitale CIE, CSND, SPID

Cosa si ottiene

I cittadini italiani già residenti all’estero iscritti all' AIRE nel Comune di Forte dei Marmi che intendono comunicare la variazione dell’indirizzo di residenza all’estero.

Tempi e scadenze

la variazione viene effettuata entro giorni 30

Accedi al servizio

Per l’ attivazione del servizio il cittadino già all’estero deve utilizzare la piattaforma FAST

Accedi alla piattaforma FAST

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Costi

Nessun costo

Procedure collegate all'esito

La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90 (e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento) è rilasciata all’interessato contestualmente alla presentazione dell’istanza allo sportello, ovvero successivamente con altro mezzo.
Entro i 2 giorni lavorativi successivi all’istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro i successivi 2 giorni lavorativi; entro i successivi 5 giorni lavorativi, il comune di provenienza comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
nelle more del procedimento, il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione;
il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) o di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune, sospende il procedimento e invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 .
L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. L’ufficiale d’anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale. Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 05/09/2024, 10:15

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