L'urna cineraria è normalmente affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento o testamento olografo depositato presso associazione cremazionistica.
Il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata.
L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al Comune per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all'autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
La Polizia Mortuaria può effettuare controlli, anche periodici, per verificare che l'effettiva collocazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall’ autorizzazione e la sua corretta tenuta .