Richiesta di proroga di inizio lavori
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Servizio attivo
Il DPR 380/2001, all’art. 15, prevede la possibilità per il cittadino di richiedere proroghe ai termini di inizio e fine lavori
A chi è rivolto
Ai Titolari di Permesso di Costruire
Descrizione
Il DPR 380/2001, all’art. 15, prevede la possibilità per il cittadino di richiedere proroghe ai termini di inizio e fine lavori, ma stabilisce che i motivi della proroga devono essere derivati da fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire e non certo per motivi di convenienza da parte dell’intestatario del titolo edilizio.
Come fare
Presentando Istanza dal portale SUE
Cosa serve
Di seguito i requisiti per accedere al servizio:
- Credenziali di accesso SPID CIE CNS
Cosa si ottiene
Proroga dei termini di inizio lavori
Tempi e scadenze
Prassi normale di richiesta di proroga dei termini di inizio e fine lavori
I lavori relativi al Permesso di costruire devono iniziare entro un anno.
In linea generale il cittadino ha un anno di tempo per iniziare i lavori e tre anni dall’inizio lavori per terminarli. Per lavori complessi, in relazione a specificati motivi e su istanza del richiedente, il permesso di costruire può essere rilasciato già con termini superiori a quelli fissati dalla legge. Il Comune ha anche la possibilità, tenendo conto che i tre anni sono un termine massimo, di rilasciare il PDC imponendo tempi di realizzazione più ridotti, per motivi contingenti o per l’esiguità dell’opera da eseguire.
Lo stesso DPR 380/2001, all’art. 15, prevede comunque la possibilità per il cittadino di richiedere proroghe a questi termini, ma stabilisce che i motivi della proroga devono essere derivati da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire e non certo per motivi di convenienza da parte dell’intestatario del titolo edilizio.
La proroga può essere accordata con provvedimento motivato considerando la mole dell'opera da realizzare o le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive. La motivazione finanziaria (ad esempio un mutuo non concesso o con tempi di erogazione lunghi) vale esclusivamente per le opere pubbliche con un finanziamento previsto in più esercizi finanziari.
Possibilità di comunicazione di proroga dei termini (titoli edilizi rilasciati entro il 30 giugno 2024)
l’art. 10 septies della legge 51/2022 ha previsto la possibilità di comunicare la proroga di inizio e fine lavori per i Permessi di costruire rilasciati entro il termine del 30 giugno 2024. La proroga è fissata in 30 mesi per l'inizio lavori e per la fine lavori a condizione che i termini originali non siano siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato.
Le disposizioni riferite alla proroga si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga.
La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine del 30 giugno 2024.
Accedi al servizio
Presenta istanza: Credenziali SPID, CIE o CNSCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La richiesta di proroga dei termini di inizio lavori relativa a PdC va presentata in bollo.
La comunicazione della proroga dell'inizio lavori prevista dall’art. 10 septies della legge 51/2022 non va presentata in bollo.
Procedure collegate all'esito
La realizzazione di lavori oltre il termine fissato per l'inizio dei lavori, senza l'autorizzazione alla proroga o senza la comunicazione della proroga si configura come abuso edilizio e può essere sanato, se ne sussistono le condizioni, con un accertamento di conformità edilizio
Casi Particolari
La realizzazione di lavori oltre il termine fissato per la fine dei lavori, senza l'autorizzazione alla proroga o senza la comunicazione della proroga si configura come abuso edilizio e può essere sanato, se ne sussistono le condizioni, con un accertamento di conformità edilizio.
Ulteriori informazioni
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