Comunicazione data di fine lavori
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Servizio attivo
Per gli interventi edilizi soggetti a PDC, SCIA,, che hanno normalmente un limite di esecuzione fissato in tre anni, salvo proroghe o termini diversi specificati nell'atto autorizzativo, è necessario presentare una dichiarazione di fine lavori.
A chi è rivolto
Ai Titolari di SCIA edilizia / Permesso di Costruire e CILA
Come fare
Presentando Istanza dal portale SUE
Cosa serve
Di seguito i requisiti per accedere al servizio:
- Credenziali di accesso SPID CIE CNS
Cosa si ottiene
Dichiarazione di fine lavori.
Tempi e scadenze
Per gli interventi edilizi soggetti a PDC, SCIA, che hanno normalmente un limite di esecuzione fissato in tre anni, salvo proroghe o termini diversi specificati nell'atto autorizzativo, è necessario presentare una comunicazione di fine lavori.
Nel caso i lavori non fossero completati nei termini stabiliti, è necessario richiedere una proroga o presentare un'altra istanza per i lavori ancora da completare.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori dell’intervento è necessario, se ricorre il caso, presentare allo sportello unico la certificazione di Agibilità. La mancata presentazione della attestazione di Agibilità nei tempi stabiliti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Si ricorda ai titolari di Permesso di costruire l'ottemperanza alle prescrizioni speciali prima della comunicazione di fine lavori anche ai fini della certificazione di Agibilità
Costi
La comunicazione di fine lavori non è soggetta a oneri.
Accedi al servizio
Presenta istanza: Credenziali SPID, CIE o CNSCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
La realizzazione di lavori oltre il termine fissato per la fine dei lavori, senza l'autorizzazione alla proroga o senza la comunicazione della proroga si configura come abuso edilizio e può essere sanato, se ne sussistono le condizioni, con un accertamento di conformità edilizio
Casi Particolari
Nel caso di mancata comunicazione di fine dei lavori, potrebbe essere applicato l'art. 23, comma 7 del DPR 380/2001 che prevede una sanzione di 516,00 euro.
Ulteriori informazioni
Artt. 22 e 23 del DPR 380/2001
Artt. 133 e segg. della LRT n. 65/2014
Artt. 145 e segg. della LRT n. 65/2014
Det. dir. n. 118 del 22/01/2020
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